Se la norma infrange il diritto
Nessuna legge può limitare la libertà d’informazione.
È adeguato alla serietà delle questioni sollevate dal disegno di legge del
Governo sulle intercettazioni telefoniche e sulle limitazioni alla libertà di
stampa il dibattito, anzi la rivolta, che ne è seguita. Siamo alle fasi finali
della procedura parlamentare ma la procedura parlamentare non chiuderà la
partita, anche se l´impostazione della legge è ormai definita. I poteri
d´indagine penale risulteranno ridotti e, parallelamente, l´impunità della
criminalità sarà allargata; i vincoli procedurali, organizzativi e disciplinari
saranno moltiplicati a tal punto che i magistrati inquirenti ai quali venisse
ancora in mente, pur nei casi ammessi, di ricorrere a intercettazioni saranno
scoraggiati: a non fare non sbaglieranno; a fare correranno rischi a ogni piè
sospinto. La libertà degli organi d´informazione d´attingere ai contenuti delle
intercettazioni disposte nelle indagini penali sarà ridotta fortemente e la
violazione dei divieti sarà sanzionata pesantemente.
Tutto in proposito è stato ormai detto. Nulla potrebbe ancora aggiungersi e
nulla potrebbe togliersi.
Al di là delle valutazioni circa le singole disposizioni, è stato anche colto
il significato che una legge di questo genere non può non assumere presso
l´opinione pubblica avvertita, nel momento attuale della vita pubblica del
nostro Paese, mai come ora intaccata dalla corruzione: l´auto-immunizzazione
con forza di legge di "giri di potere" oligarchico che intendono
governare i propri interessi al riparo dai controlli, siano quelli della legge
o siano quelli dell´opinione pubblica.
Tutto è stato detto per ora, ma la partita non si chiuderà di certo in
Parlamento, nella dialettica tra la maggioranza e l´opposizione. La prima potrà
sconfiggere la seconda con gli strumenti parlamentari di cui può far uso e
abuso (la questione di fiducia in materia di diritti fondamentali) e così
mettere per iscritto la volontà di chi comanda e fare la legge. Ma al di là
della legge c´è pur sempre il diritto, e col diritto la legge deve fare i
conti. Forse mai come in questo caso legge e diritto, lex e ius, queste due
componenti dell´esperienza giuridica, sono apparsi così nettamente distinti,
anzi, contrapposti. Quando ciò accade, la forza della legge è debole perché è
avvertita come arbitrio e, prima o poi, anche se con costi e sofferenze,
l´equilibrio sarà ristabilito.
Che cosa sia la legge, basta guardarne il testo. Che cosa sia il diritto, è
cosa meno semplice ma più profonda. Innanzitutto, la legge dovrà passare alla
promulgazione del Presidente della Repubblica, il cui potere di rinvio alle
Camere è un´espressione non del capriccio personale ma del diritto. Poi la
legge sarà sottoposta all´interpretazione, entro le coordinate dei principi del
diritto; poi sarà sottoposta al controllo della Corte costituzionale, nel nome
del diritto più profondo, su cui ogni legge deve appoggiarsi; poi sarà forse
sottoposta a una valutazione popolare, in nome di quel diritto legale di
resistenza che è il referendum abrogativo. Questo, nell´insieme, è il diritto
con il quale questa legge dovrà fare i conti e questi sono i suoi strumenti. A
ciò oggi si aggiunge il diritto dell´Europa, da cui la validità della
legislazione degli Stati che ne fanno parte è condizionata.
* * *
Alla luce di questo quadro complesso, la legge che il
Parlamento s´accinge a varare non supera il vaglio del diritto, soprattutto per
quanto riguarda quello che a me pare il vizio macroscopico, che
macroscopicamente tradisce una mentalità illiberale, o meglio autoritaria, di
chi l´ha impostata, presumibilmente senza nemmeno rendersene conto (poiché
altrimenti, pronunciando ogni giorno parole di libertà, certamente avrebbe
evitato…). In ogni regime libero, l´informazione è un delicatissimo sistema di
diritti e di doveri, in cui l´interesse dei cittadini a essere informati e il
connesso diritto-dovere dei giornalisti di fare cronaca, onesta e completa, dei
fatti di rilevanza pubblica incontra i soli limiti che derivano dal rispetto
dell´onore e della riservatezza delle persone. Sono le persone offese che,
ricorrendo al giudice, in un rapporto per così dire, paritario con il
giornalista o il giornale, possono chiedere la riparazione del loro diritto
violato. Il potere politico, governo o parlamento, non c´entrano per niente.
Non possono prendere provvedimenti o stabilire per legge quel che i giornali,
gli organi d´informazione in genere, possono o non possono pubblicare. Possono
certo stabilire casi di segretezza o di riservatezza, per proteggere
l´interesse al buon andamento di funzioni pubbliche (ad esempio, trattative
diplomatiche, operazioni dei servizi di sicurezza, svolgimento di indagini
giudiziarie, ecc.) e, a questo fine, possono prevedere sanzioni a carico dei funzionari
infedeli che violano il segreto e la riservatezza. Ma non possono estendere il
divieto e la sanzione agli organi dell´informazione i quali, quale che sia
stato il modo, siano venuti in possesso di informazioni rilevanti e le abbiano
portate alla conoscenza della pubblica opinione. In breve: il potere politico
può proteggersi, ma non può farlo imbavagliando un potere – il potere
dell´informazione – che ha la sua ragion d´essere nel controllo del potere.
Potrà sembrare un´anomalia che la lecita auto-tutela della politica non si
estenda fino alle estreme conseguenze, non investa la stampa. Ma in ogni regime
libero un´anomalia non è, perché l´informazione appartiene a un´altra sfera e
non può diventare un´appendice, una funzione servente, un organo della politica
e del governo (come avviene nei momenti eccezionali della guerra o del pericolo
per la sicurezza nazionale). È la separazione dei poteri (e l´informazione è un
potere) a richiederlo e a determinare la possibilità della contraddizione. Sono
i regimi autoritari, quelli in cui non vi sono contraddizioni. Ma allora, lì,
la stampa vive delle informazioni che il potere politico, caso per caso o per
legge non fa differenza, l´autorizza a rendere pubbliche; vive degli ossi che
il padrone le butta.
Da dove traiamo questo principio d´autonomia e libertà della stampa?
Innanzitutto dalla cultura e dalla civiltà costituzionale, cioè dal quadro di
sfondo che dà un senso alla democrazia. Poi dall´art. 21 della Costituzione,
che proclama il diritto alla libertà d´informazione senza limiti diversi dal
buon costume, vietando per sovrapprezzo, e come rafforzamento, le
autorizzazioni e le censure, cioè gli strumenti di asservimento della stampa
conosciuti sotto il fascismo. Oggi poi è la Convenzione europea
dei diritti dell´uomo, da quando, nel 2001, è assurta a livello costituzionale
e al medesimo livello si collocano le interpretazioni che ne dà la Corte di Strasburgo, altra
base sicura del diritto alla libertà della stampa. L´art. 10 § 2 della
Convenzione ammette bensì "formalità, condizioni, restrizioni o
sanzioni", ma solo quando siano "misure necessarie in una società
democratica" per tutelare certe esigenze di sicurezza, ordine pubblico,
ecc., che nel caso della legge italiana certamente non ricorrono in generale. La Corte europea ha precisato
che le limitazioni possono derivare solo da "bisogni sociali
imperativi" (non esigenze di funzionamento di pubblici poteri), che le
misure prese "non devono essere di natura tale da dissuadere la stampa dal
partecipare alla discussione di problemi di legittimo interesse generale"
e, nel celebre caso Dupuis contro Francia (7 giugno 2007), riguardante la
pubblicazione di notizie coperte dal segreto processuale, che quando c´è di
mezzo il diritto all´informazione, "il potere di apprezzamento degli Stati
si arresta di fronte all´interesse delle società democratiche ad assicurare e
mantenere la libertà di stampa". Si trattava, per l´appunto, di
giornalisti che si erano documentati attraverso fughe di notizie o documenti e
conversazioni confidenziali: tutte cose che le società libere non demonizzano
affatto (pur cercando di impedirle da parte dei funzionari pubblici), quando
vengono nelle mani di giornalisti.
* * *
Il disegno di legge che sta per essere trasformato in legge non tiene conto di tutto questo, anzi lo contraddice. A carico dei giornalisti e degli editori sono stabiliti divieti tassativi di pubblicazione. Sanzioni penali, disciplinari e amministrative li collocano in una ragnatela di condizionamenti, esterni e interni alle imprese giornalistiche, certamente incompatibile con la libertà della stampa di fare il proprio dovere "in una società democratica". Questi condizionamenti, altrettanto certamente, sono tali (si pensi a che cosa rappresenta per le piccole imprese giornalistiche la sanzione in denaro che può raggiungere diverse centinaia di migliaia di euro) da "dissuadere la stampa dal partecipare alla discussione dei problemi di interesse generale" come, tanto per fare un esempio di fantasia, la pubblica corruzione. Ci sono tutte, e sono evidenti, le ragioni per le quali questa legge finirà col cozzare contro quel diritto.
Repubblica 11.6.10

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