Se il cane da guardia non morde
Al potere non piace la stampa che morde
Cane da guardia della democrazia. Questo è il ruolo che la
stampa svolge (deve svolgere, deve poter svolgere) in una società democratica,
secondo una formula ripetutamente utilizzata, con lessico anglosassone, dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo. L’immagine è ricca di indicazioni. Il buon
cane da guardia gira libero attorno a casa, orecchie tese e naso al vento. E
abbaia, anche più forte del necessario e qualche volta deve mordere. Così la
stampa.
La libertà di espressione è uno dei fondamenti essenziali di una società
democratica e vale non soltanto per le informazioni o le idee accolte con
favore o che sono inoffensive o indifferenti, ma proprio e specialmente per
quelle che urtano e inquietano. Sulle questioni di interesse per il dibattito
pubblico, al diritto di diffondere informazioni e opinioni corrisponde quello
del pubblico di riceverle. Certo è possibile prevedere limiti alla libertà di
espressione, quando siano in pericolo la sicurezza nazionale o l’ordine
pubblico o occorra difendere la morale o la reputazione altrui, oppure si debba
impedire la divulgazione di segreti o sia necessario proteggere l’autorità e
l’imparzialità del potere giudiziario. Riprendo dalla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo questa elencazione di ipotesi di restrizioni legittime. Ma
anche in quei casi solo una necessità imperativa può giustificare le
limitazioni.
Alle ristrette possibilità di cui dispone l’autorità pubblica nel limitare la
libertà di informazione si accompagna però il richiamo ai doveri professionali
e alla responsabilità di chi, esponendo i fatti ed esprimendo il suo pensiero,
si avvale della libertà di espressione.
Questo quadro di principi costituisce un tratto identitario della civiltà
europea e occidentale. Nessuna società europea può distaccarsene, nessun
governo può rifiutarlo o forzarlo.
Ma da tempo in Italia si discute aspramente di limitazioni da imporre alla
possibilità di pubblicare (e quindi commentare) informazioni tratte dalle
indagini giudiziarie. Si parla quasi solo delle intercettazioni telefoniche, ma
si tratta di tutte le informazioni, anche quelle che si ricavano dalle
testimonianze, da documenti, ecc. L’argomento che si usa è legato al diritto,
anch’esso fondamentale, che le persone hanno al rispetto della propria
reputazione e alla riservatezza della vita privata. L’occasione contingente
della presente, acuta sensibilità rispetto a questo diritto delle persone spinge
spesso ad assimilare il potente di turno a ciascuno di noi. Egli infatti dice:
difendo la mia vita privata, ma lo faccio perché la nostra, di noi tutti, è in
pericolo. Chi fosse impressionato dall’argomento, dovrebbe però considerare che
non siamo tutti eguali e che meritano di essere conosciuti e commentati anche
aspetti della cosiddetta vita privata dell’uomo politico, proprio perché egli
si è candidato e si candiderà a essere eletto dai cittadini. Egli non «fa i
fatti suoi», ma si occupa «dei fatti nostri» e si è esposto volontariamente
all’esame del pubblico.
Dovendo tener conto della libertà di informazione, si dice spesso da parte
governativa che si dovrebbe poter pubblicare solo quello che ha «rilievo
penale». Purtroppo anche dall’opposizione si tende a seguire questa strada,
come se fosse possibile stabilire ciò che in una conversazione è penalmente
rilevante e come se questo fosse il vero discrimine tra ciò che è pubblicabile
e ciò che non lo è.
Raramente una conversazione è in sé penalmente rilevante. Può esserlo se
esprime minaccia o ingiuria, oppure rivela informazioni che devono rimaner
segrete. Ma altrimenti il suo significato in un processo penale deriva dal
contesto generale delle prove. La più innocente delle conversazioni telefoniche
prova almeno che i due si conoscono. Non solo, ma ciò che ora sembra
irrilevante può assumere altro senso e importanza in seguito, quando altre
prove illumineranno diversamente la scena. E infine, occorrerà attendere il
giudizio definitivo per costatare che questa o quella informazione, questa o
quella frase hanno avuto peso nella decisione del giudice? I tempi di
un’efficace informazione non corrispondono a quelli propri della giustizia
penale.
Ma quello della rilevanza penale non è solo un criterio inutilizzabile in
pratica. Più radicalmente è un criterio sbagliato. Da una parte, proprio perché
una notizia riguarda un fatto rilevante per l’indagine o il processo penale, la
protezione dell’efficacia della indagine può richiedere di impedirne o
ritardarne la divulgazione. E dall’altra e soprattutto, perché il dibattito che
legittimamente e doverosamente si svolge nella società democratica, considera
un ambito di fatti che va ben oltre ciò che è «penalmente rilevante».
L’opinione pubblica si interessa e si forma su ciò che è socialmente,
culturalmente, economicamente, politicamente significativo. Il giudizio su ciò
che è significativo e ciò che non lo è deve restare prevalentemente nelle mani
di chi fa uso della libertà di espressione che la Costituzione e le
convenzioni internazionali gli assicurano. E si tratta di un giudizio legato
alla specificità del caso concreto, che mal sopporta regole generali e
astratte, come sono quelle che impongono le leggi.
Non dunque il rilievo «penale», ma il rilievo «sociale» spinge il giornale e il
giornalista a pubblicare o a trascurare una notizia e ancor prima, nel
giornalismo di inchiesta, a cercarla, fino a forzare il segreto che altri è
interessato ad assicurare.
I confini del lecito e dell’illecito nell’attività giornalistica sono
inevitabilmente incerti. Esigenze e interessi diversi e opposti si
contrappongono. Un bilanciamento è necessario: uno prevale e l’altro soffre. La
violazione dei limiti imposti dalle leggi e dalla deontologia professionale è
nell’ordine delle cose possibili. Ma anche quando ciò avvenga e sia quindi
legittima una reazione repressiva o si imponga il risarcimento dei danni morali
procurati ad altri, la protezione della libertà di stampa in generale richiede
che la sanzione sia equilibrata. E che essa non produca un effetto di generale
intimidazione alla libera stampa: giornalisti, giornali e editori. Dalle
decisioni della Corte europea i parlamenti nazionali e i giudici ricavano che
una sanzione penale detentiva è giustificata solo quando si sia di fronte a
discorsi che incitano alla violenza o all’odio razziale, mentre anche le
sanzioni economiche non devono essere eccessive. Ma di tutto ciò è scarso l’eco
nel dibattito politico, né nei progetti che il parlamento è chiamato a
discutere. Forte è invece la preoccupazione di assicurarsi che il cane da
guardia non morda e sia prudente nell’abbaiare. Insomma, che non disturbi.
http://www.lastampa.it 30/9/2011

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