Lo scudo mediatico
L'operazione scudo fiscale risulta (solo) un abile scoop mediatico
L’operazione scudo fiscale è stata gestita
da un punto di vista mediatico con grande abilità. Con il comunicato n. 202 del
ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre si è raggiunto
sicuramente l’apice. Il comunicato, ripreso testualmente da quasi tutte le
testate nazionali, è divisibile in due parti (riportate in corsivo in quanto
segue) che è utile commentare separatamente.
PRIMA PARTE: I “RIMPATRI EFFETTIVI IN ITALIA”
95 e 98. È con questi due numeri
che si può sintetizzare in un primo bilancio l'operazione "Rimpatrio dei
capitali in Italia". 95 miliardi di euro (pari a 190.000 miliardi di
vecchie lire) è il volume delle operazioni. Su questo volume, il 98 per cento è
fatto da rimpatri effettivi in Italia.
Sono numeri che marcano uno straordinario successo, segno di forza della
nostra economia e di fiducia nell'Italia.
Lo scudo non viene presentato come un successo dal punto di vista del gettito
che ha prodotto. Si evita quindi il rischio di sollecitare un atteggiamento di
rassegnazione, se non ancora più negativo, rinfrescando il ricordo che si è
fatto ricorso all’ennesimo condono fiscale per gli evasori più sofisticati,
perdonando anche reati penali gravi, pur di ottenere soldi con cui sostenere le
finanze pubbliche in difficoltà.
L’attenzione del lettore è invece focalizzata su un messaggio positivo: sono
rimpatriati quasi 95 miliardi (e per fare più effetto, a ormai dieci anni
dall’entrata in vigore dell’euro, lo si dice anche in lire: 190mila miliardi di
vecchie lire). E sono rientrati non per beneficiare di un regalo fiscale senza
paragoni a livello internazionale, ma perché finalmente si ha fiducia
nell’Italia e nella forza della sua economia.
L’informazione che viene trasmessa, formalmente corretta, è in realtà
fortemente fuorviante. Il lettore è infatti indotto a credere che, poiché il 98
per cento delle operazioni riguarda rimpatri effettivi, 95 miliardi di euro
sono rientrati in Italia. Ma non è affatto così.
Le modalità attraverso cui aderire allo scudo fiscale, regolarizzazione e
rimpatrio, sono infatti tre.
1) La regolarizzazione, con cui si permette
di mantenere all'estero il denaro e le altre attività per le quali si era
violato l’obbligo del monitoraggio (evitando quindi la tassazione dei
rendimenti in Italia). È consentita solo nel caso in cui le attività siano
detenute in paesi dell’Unione Europea, nonché in paesi che consentono un
effettivo scambio di informazioni in via amministrativa. Ne sono quindi escluse
sia la Svizzera
sia San Marino. È una modalità poco gradita perché non garantisce l’anonimato.
2) Il rimpatrio, che si distingue in:
2a) rimpatrio vero e proprio: i capitali vengono fisicamente
depositati presso un intermediario abilitato italiano.
2b) rimpatrio giuridico: un intermediario abilitato residente
in Italia assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione
il denaro e le attività finanziarie detenute all’estero, senza che si proceda
al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato. (1)
Quanti dei “rimpatri effettivi” citati dal Mef sono in realtà solo rimpatri
giuridici? Al momento non si può saperlo: l’unica informazione di cui il
ministero può disporre riguarda infatti quella relativa al versamento
dell’imposta sostitutiva, che avviene secondo due soli “codici tributo”, l’uno
relativo ai rimpatri (complessivamente intesi) l’altro alle regolarizzazioni.
È però improbabile che i quasi 95 miliardi siano tutti rientrati in Italia. Per
quanto riguarda la Svizzera,
paese dal quale provengono la maggior parte di capitali “rimpatriati”, Claudio
Generali , presidente dell'Associazione bancaria ticinese (Abt), stimava
che per il Ticino la percentuale di rimpatri giuridici si collocasse tra un
terzo e la metà del totale delle attività scudate. I dati dettagliati, in cui
opportunamente si distingue fra “rimpatri con liquidazione” (e cioè rimpatri
veri e propri) da un lato e “regolarizzazioni e rimpatri senza liquidazione” (e
cioè regolarizzazioni e rimpatri giuridici) dall’altro, sono raccolti da Banca
d’Italia, per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia
dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l’analisi
economica. È dall’analisi dell’andamento della bilancia dei pagamenti e di
questi indicatori, quindi, che si potrà valutare, a partire dai prossimi mesi,
il successo dello scudo sotto il profilo degli effettivi rientri di capitale.
Il comunicato del ministero sembra poi dare per scontato che i capitali rimpatriati
verranno investiti in Italia (“forza della nostra economia”,
“fiducia nell’Italia”). Ma è davvero così? Come ci ricorda l’Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 43 del 10 ottobre, “Le attività, una volta
rimpatriate, possono essere destinate a qualunque finalità e quindi essere
riallocate anche all’estero nel rispetto delle disposizioni relative al
monitoraggio fiscale e valutario”. Nel 2002, come si evince dai dati sulla
bilancia dei pagamenti, la riallocazione all’estero è stata,
con tutta probabilità, la destinazione prioritaria dei capitali che hanno
beneficiato dei precedenti
scudi. Senza contare che anche per i capitali che restano in Italia la
destinazione a scopi produttivi non è assolutamente garantita.
SECONDA PARTE: ULTIMO E DEFINITIVO TERMINE DI RIAPERTURA
E anche di intelligenza. L'impegno dei principali paesi del G20 è infatti
nel senso che: "Il tempo dei paradisi fiscali è finito per sempre".
Portare o tenere i soldi nei paradisi fiscali non conviene più, né
economicamente né fiscalmente. Il rendimento è minimo, il rischio è massimo.
Il termine di riapertura delle operazioni di rimpatrio con maggiorazioni di
aliquota ad aprile 2010 è ultimo e definitivo.
L'alternativa in tutti i paesi G20 è costituita solo dall'applicazione delle
nuove e molto efficaci norme antievasione".
La seconda parte del comunicato è palesemente finalizzata a incentivare nuove
adesioni allo scudo fiscale, dopo la riapertura dei termini: ultima occasione!
Tre brevi osservazioni sul punto.
a) La minaccia è stata ripetuta con analoghe parole scudo dopo scudo,
riapertura dei termini dopo riapertura dei termini: la si può ritenere davvero
credibile?
b) L’impegno dell’Ocse e dei G20 è stato effettivo. Paradisi fiscali
non ne esistono praticamene più: tutti i paesi monitorati dal Global Forum
hanno aderito o si sono impegnati ad aderire nel prossimo futuro agli standard
fiscali internazionali, che richiedono fondamentalmente una cooperazione
amministrativa, e cioè la disponibilità a fornire informazioni, su richiesta,
relativamente a indagini su singoli presunti evasori fiscali che siano state
intraprese nel paesi di residenza degli stessi. Lo scambio è disciplinato dalle
convenzioni bilaterali contro la doppia tassazione, opportunamente aggiornate
attraverso appositi accordi (Tieas, Tax information exchange agreement). Quanti
dei 120 Tieas firmati dopo il primo novembre 2008, a tale scopo, vedono
coinvolta l’Italia? Nessuno. E questo contro i dodici firmati
dalla Francia e i cinque dalla Germania, ad esempio. (2)
c) Nel corso di questa legislatura sono state varate alcune misure che possono
rivelarsi utili nel contrasto all’evasione fiscale
internazionale. Particolarmente importante è quella che introduce l’inversione
dell’onere della prova: se un contribuente viene scoperto con capitali detenuti
all’estero in violazione delle nome sul monitoraggio, si presume che tali
capitali siano frutto di evasione fiscale, salvo prova contraria. Per scoprire
i capitali detenuti all’estero è però cruciale lo scambio di informazioni… e si
ritorna quindi alle osservazioni del punto precedente.
Nel complesso, come è stato sottolineato
altre volte, siccome solo l’Italia prevede un vero scudo fiscale, e cioè
solo l’Italia sana, oltre all’evasione delle imposte sugli interessi
relativi ai capitali illegalmente detenuti all’estero, anche l’evasione delle
imposte sui redditi che sono stati portati (o prodotti) all’estero e sono
divenuti poi capitali scudati, la poca
credibilità dell’affermazione contenuta nella seconda parte del comunicato è
presto svelata. Infatti, delle due l’una: o le nuove norme antievasione non
costituiscono una seria minaccia, oppure si crede davvero che esse permettano
di scovare e colpire severamente l’evasione. In questo secondo caso, però,
sanare i reati tributari e non fare pagare nessuna imposta, sanzione e
interesse per le imposte evase sui capitali che sono detenuti illegalmente
all’estero, e per i quali sono ancora possibili gli accertamenti, significa
accettare una perdita di gettito. Infatti, il periodo valido
per gli accertamenti nel nostro paese è di cinque anni e se grazie alle nuove
norme antievasione anche solo il 10 per cento dei 95 miliardi di euro scudati
fossero stati scoperti dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate
nell’ambito della loro normale attività di accertamento, il gettito
recuperato sarebbe stato presumibilmente molto maggiore
di quello prodotto dallo scudo. (3)
(1) Si parla ugualmente di “rimpatrio” perché in forza
dell’incarico ricevuto l’intermediario residente in Italia assume tutti i
compiti rilevanti ai fini degli adempimenti tributari (applicazione delle
ritenute e delle imposte sostitutive e comunicazioni all’amministrazione
finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto) che sono
previsti dalla normativa italiana indipendentemente dal luogo di effettivo
deposito delle attività.
(2) Per un aggiornamento completo sull’attività di contrasto
condotto dall’Ocse e dal G20 ai paradisi fiscali si veda: http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/43757434.pdf
(3) Le imposte evase possono essere infatti ragionevolmente
stimate attorno al 43 per cento, a cui vanno aggiunti sanzioni e interessi.
http://www.lavoce.info 05.01.2010

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