La crisi di regime
La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali
È bene chiamare le cose con il loro nome: stiamo vivendo una
crisi di regime. Dalla quale si esce con una rifondazione della Repubblica
secondo una lettura dinamica dei principi della Costituzione o, al contrario,
abbandonando quei principi, con una rottura che porta, appunto, a un mutamento
di regime. Negli ultimi tempi, infatti, si sono moltiplicate le dichiarazioni
di chi esplicitamente sostiene la necessità di mutare i fondamenti della
Costituzione, a cominciare dal suo articolo 1. Non bisogna sottovalutare questi
atteggiamenti, considerandoli esuberanze personali: si commetterebbe lo stesso
errore fatto quando si è derubricato il linguaggio razzista di molti politici a
folklore.
Ma vi sono anche prese di posizioni apparentemente più moderate, che
prospettano aggiramenti dei principi costituzionali che possono rivelarsi ancor
più insidiosi degli attacchi diretti. Molti continuano a dire che la prima
parte della Costituzione non si tocca, che principi e diritti fondamentali non
sono in discussione. Ma la
Costituzione affida la garanzia dei diritti alla libera
valutazione del Parlamento e al controllo di una magistratura indipendente. Nel
momento in cui la voce del Parlamento viene spenta (lo abbiamo visto con il
processo breve) e si prospettano radicali riforme costituzionali della
magistratura, ecco che l´apparenza è quella di un rispetto della prima parte
della Costituzione, la sostanza è quella di una sua erosione. La riforma
costituzionale è già in atto, nel modo più inquietante.
Parlando di modifiche costituzionali, bisogna partire da alcuni punti fermi. Il
primo dei quali riguarda il fatto che la Costituzione non è
tutta "disponibile" per qualsiasi scorreria di interessati
riformatori. Nel 1988 la Corte
costituzionale lo ha detto esplicitamente: «La Costituzione italiana
contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati
nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da
altre leggi costituzionali», perché «appartengono all´essenza dei valori sui
quali si fonda la
Costituzione». Siamo di fronte all´indecidibile, a un limite
che non può essere superato «neanche dalla maggioranza e neanche dall´unanimità
dei consociati». Una considerazione, questa, da tenere ben presente in un tempo
in cui l´appello alla maggioranza viene continuamente adoperato per legittimare
qualsiasi iniziativa. E si deve aggiungere che tutto questo trova il suo
fondamento profondo nell´articolo 139 della Costituzione, dove si stabilisce
che «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».
Questo non vuol solo dire, banalmente, che non si ammette il ritorno ad un
regime monarchico. Poiché la forma repubblicana del nostro Stato risulta
dall´insieme dei principi contenuti nella Costituzione, tutto quel che altera
questo quadro porta con sé una violazione radicale della Costituzione, e un
conseguente passaggio da regime politico ad un altro.
Intraprendendo un cammino di riforma in un clima culturale e politico degradato
com´è quello attuale, bisogna anzitutto individuare gli ambiti legittimi di una
eventuale revisione. Gli studiosi sottolineano proprio questa necessità,
ricordando ad esempio che la riforma del Parlamento non può trasformare la
nostra Repubblica da parlamentare in presidenziale o negare l´effettiva
rappresentatività della democrazia italiana (lo ha fatto Gianni Ferrara). Allo
stesso modo, e più radicalmente, non si può mettere in discussione «il valore
del lavoro come base della Repubblica democratica» (sono parole del Presidente
della Repubblica), perché questa non è una affermazione a sé stante, ma
individua un principio sul quale s´innesta una tutela forte della persona, per
quanto riguarda la sua «esistenza libera e dignitosa» (articolo 36) e
l´inviolabilità della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Queste
sono parole dell´articolo 41, che in questi fondamentali principi individua un
limite all´iniziativa economica privata, limite da tempo ritenuto inaccettabile
da una critica che vuole sovvertire la gerarchia costituzionale, mettendo
mercato e concorrenza al posto del lavoro. Ma proprio le drammatiche vicende di
Rosarno dovrebbero dimostrare la straordinaria attualità della linea indicata
da quell´articolo. Infatti siamo di fronte a una impressionante storia di
sfruttamento e di negazione dell´umano, che conferma la necessità di mantenere,
e eventualmente di rafforzare, il principio che fa prevalere sulle ragioni del
mercato il rispetto della persona del lavoratore, della sua libertà, dignità,
sicurezza.
Continue, poi, sono le prese di posizione che, alterando la gerarchia
costituzionale, negano il fondamentale principio di eguaglianza. Di nuovo la
questione degli immigrati è un buon terreno di verifica. Molti giudici hanno
sollevato la questione di legittimità delle nuove norme sull´immigrazione
clandestina. Reagendo a questa iniziativa, si è sostenuto che, qualora la Corte le dichiarasse
incostituzionali, si avrebbe una sorte di estinzione della Repubblica italiana
come Stato, poiché essa perderebbe una prerogativa fondante della statualità,
cioè il diritto di regolare quel che avviene sul proprio territorio. Questo
atteggiamento è rappresentativo della revisione "strisciante" della
Costituzione. Ricordiamo, allora, che il Presidente della Repubblica, in una
lettera a Maroni e Alfano nello stesso giorno in cui emanava la legge sulla
sicurezza, esprimeva «perplessità e preoccupazione» per alcune norme di «dubbia
coerenza con i principi dell´ordinamento», riferendosi specificamente anche
alle norme sull´immigrazione clandestina. Le eccezioni di costituzionalità
avanzate dai magistrati riguardano la ragionevolezza di quelle norme e il loro
rispetto del principio di eguaglianza. La cittadinanza, infatti, è ormai vista
come l´insieme dei diritti che accompagnano la persona quale che sia il luogo
del mondo in cui si trova, superando proprio le angustie del criterio della
territorialità. Non si può ammettere quindi, che una repubblica democratica
neghi il principio di eguaglianza e il rispetto dei diritti fondamentali in
relazione al modo in cui si è entrati sul suo territorio.
Esplicite o striscianti, dunque, sono molte le mosse che incitano a revisioni
costituzionali che incidono sui principi, fornendo così la testimonianza di un
cambiamento di regime che si vuole imporre, o almeno secondare. Quanto, poi, al
presunto invecchiamento d´una Costituzione votata sessant´anni fa, vorrei
ricordare una recentissima sentenza del Conseil Constitutionnel francese, che
ha dichiarato incostituzionale una legge per la sua scarsa comprensibilità
(quante leggi italiane reggerebbero a un simile controllo?) richiamando gli
articoli 4, 5, 6 e 16 della Dichiarazione dei diritti dell´uomo e del cittadino
del 1789.
L´obbligo di una esplicita riflessione culturale e politica sugli intoccabili
fondamenti costituzionali è oggi ancor più ineludibile perché siamo di fronte a
quello che si può definire un vero "risveglio costituzionale". Molti
cittadini cercano e realizzano forme di organizzazione e di azione partendo
appunto dalla Costituzione. Questo riconoscimento ci parla di vitalità della
Costituzione, quella che ha nel sentire dei cittadini il suo più solido
fondamento. Qui può radicarsi una vera opposizione al mutamento di regime.
Vogliamo tenerne conto?
http://www.repubblica.it 22-01-2010

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