La Costituzione privatizzata
Siamo un Paese dove al governo c'è gente che altrove sarebbe politicamente nulla
Alcuni "fantasisti della Costituzione"
immaginano e auspicano che, dalla situazione d'impasse politica che potrebbe
nascere da un voto contraddittorio sulla fiducia al Governo espresso dalla
Camera e dal Senato, si possa uscire semplicemente e immediatamente con lo
scioglimento di quel ramo del Parlamento (nel nostro caso, la Camera dei Deputati) che
ha votato la sfiducia. Ma la
Costituzione dice tutt'altro. Purtroppo per il lettore,
occorrono riferimenti tecnici. I seguenti.
Secondo l'articolo 94, "il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere". Se la fiducia viene meno, anche solo in una delle due, deve
dimettersi. L'obbligo è tassativo. Solo nell'immaginazione di qualche
fantasista della costituzione, si può pensare che nel Governo vi sia chi
ragiona così: questa Camera, in questa composizione, mi è ostile, ma forse,
in un'altra composizione, non lo sarebbe: dunque non mi dimetto (o mi dimetto
solo pro forma, restando per l'intanto in carica), ne chiedo lo scioglimento
e mi dimetterò effettivamente, se mai, solo dopo le nuove elezioni, nel caso
in cui l'esito non mi sia favorevole. Avremmo così un Governo (non
dimissionario) che resta in carica con la fiducia di una sola Camera.
Dopo un esplicito voto di sfiducia di una Camera (irrilevante è che l'altra
abbia, prima o dopo, votato la fiducia), il Governo deve dunque
"rassegnare" le dimissioni nella mani del Presidente della
Repubblica: dimissioni che quest'ultimo non può respingere. Un Governo che
restasse in carica contro la volontà del Parlamento (anche solo di una sola
Camera), sostenuto dalla volontà del Presidente (quello che nella storia
costituzionale si chiama "governo di lotta" antiparlamentare)
sarebbe un sovvertimento della Costituzione e della democrazia. Nel solo caso
di crisi di governo "extraparlamentare", cioè in assenza di un
voto, il Presidente può (o forse deve) rinviare il Governo alle Camere perché
si pronuncino sulla fiducia con un voto. Ma se vi è un voto è negativo, le
dimissioni non possono essere respinte.
Una volta date le dimissioni, entra in gioco il Presidente della Repubblica,
il cui compito non è quello di favorire o di ostacolare i disegni di questo o
di quel raggruppamento politico, ma di garantire l'integrità e la
funzionalità del sistema. Qui si aprono diverse possibilità. Non c'è una
strada obbligata. La scelta non è dettata dall'arbitrio o dal capriccio, ma
dipende dal fine costituzionale che è - si ripete - l'integrità e la
funzionalità del sistema.
La prima possibilità è la formazione di un nuovo governo che disponga del
sostegno della maggioranza in entrambe le Camere. "Prima
possibilità" sia in senso temporale, sia in senso logico. Se esiste
questa possibilità, da verificare per prima, non deve potersi passare alla
seconda, lo scioglimento delle Camere. Sarebbe una prevaricazione politica
anticostituzionale sciogliere Camere che siano in condizione d'esprimere
maggioranze a sostegno di un governo. La legislatura ha una durata prefissata
costituzionalmente, che non può essere accorciata se non quando siano le
Camere stesse a darne motivo.
Solo dopo avere constatato l'impossibilità per le Camere di portare a termine
la legislatura tramite la formazione d'un nuovo governo, dopo quello
dimissionario - constatazione che spetta al Presidente della Repubblica sulla
base delle indicazioni dei gruppi politici presenti in Parlamento - si apre
lo scenario dello scioglimento anticipato e delle nuove elezioni. Solo a
questo punto, ove vi si arrivi e non prima, si può porre la questione dello
scioglimento di entrambe le Camere o di una sola. Potrà piacere o non
piacere, ma è la logica del governo parlamentare che è previsto dalla
Costituzione.
Lo scioglimento "anche di una sola Camera", invece che di entrambe,
è espressamente previsto dall'art. 88 della Costituzione. Anche qui, dunque,
si aprono possibilità, ma anche qui la scelta tra l'una e l'altra non dipende
dall'arbitrio o dal desiderio di favorire o danneggiare questa o quella forza
politica: deve dipendere, ancora una volta, dall'obbiettivo di garantire
imparzialmente l'integrità del sistema. Ora, lo scioglimento della sola
Camera che abbia espresso la sfiducia al Governo sarebbe un atto palesemente
partigiano, che discrimina tra le due Camere, cioè tra le eventuali diverse
maggioranze che esistano nell'una o nell'altra. Sarebbe una sorta di abnorme
sanzione costituzionale contro la
Camera indocile al Governo e, all'opposto, di avallo
politico della Camera docile. Ma la docilità parlamentare non è un valore costituzionale.
In effetti, quando tra le due Camere si manifesti un così radicale conflitto
politico, non si saprebbe quale delle due sciogliere. Il fatto che vi sia un
Governo sostenuto dalla fiducia di una non è un motivo per sciogliere
l'altra, se questa è in condizione di sostenerne uno diverso. Una scelta del
Presidente tra questa o quella sarebbe palesemente una discriminazione, in un
sistema in cui il "bicameralismo" è "paritario".
Inoltre, lo scioglimento di una sola Camera, nelle condizioni date, rischia
di contraddire la finalità dello scioglimento, finalità che - si ripete
ancora una volta - è l'integrità e la funzionalità del sistema. Che
succederebbe se la Camera
nella nuova composizione fosse disomogenea rispetto all'altra? Bisognerebbe
ricorrere ancora alla scioglimento, ma di quale delle due? O forse di tutte
due? Ci si potrebbe permettere di entrare in questo percorso da incubo? Ma,
anche l'ipotesi fortunata che le elezioni ristabilissero l'omogeneità non
sarebbe senza insolubili problemi. La nuova Camera dovrebbe durare cinque
anni, ricreandosi quella sfasatura nel tempo rispetto all'altra, che la
riforma costituzionale del 1963
ha inteso eliminare per prevenire i rischi
d'instabilità politica - cioè di disintegrazione e d'inefficienza - insiti
nell'elezione distanziata nel tempo. Oppure, si dovrebbe pensare che la Camera sciolta una prima
volta anticipatamente nasca col destino segnato d'essere sciolta una seconda
volta prima della scadenza naturale, in concomitanza con la scadenza
dell'altra. Un'evidente aberrazione, contraria alla pari posizione
costituzionale delle due Camere.
Eppure, si dirà, la possibilità dello scioglimento d'una Camera e non
dell'altra è ben prevista dalla Costituzione. Si, ma è stata pensata quando
era stabilita una durata diversa delle due Camere e se ne è sempre e solo
fatto uso (nel 1953, nel 1958 e nel 1963; mai dopo l'equiparazione delle
durate) per rendere contemporaneo il rinnovo dei due rami del Parlamento, non
per il contrario. Cioè, se ne è fatto sempre uso per equipararne, non per
differenziarne le durate. Nel contesto originario, lo scioglimento
"anche di una sola Camera" serviva dunque alla coerenza del
sistema; oggi, servirebbe all'incoerenza.
Si diceva all'inizio dei fantasisti della Costituzione. Sono coloro che
fondano le loro richieste su una costituzione che, per ora, non c'è: una
costituzione nella quale un capo eletto direttamente dal popolo sia
autorizzato a passare sopra le prerogative degli altri organi costituzionali
per assicurarsi a ogni costo la perduranza del potere. La costituzione che
hanno in mente è anch'essa ad personam. La bizzarria della richiesta di
scioglimento d'una sola Camera, oltretutto senza passare attraverso vere
dimissioni e senza l'esplorazione delle possibilità di formare un diverso
governo, si spiega con la speciale e triste condizione costituzionale
materiale del nostro Paese. Siamo un Paese dove al governo c'è gente che
altrove sarebbe politicamente nulla; dove il Governo è tenuto insieme da un
uomo solo e dove questa persona è uno che, per ragioni di natura giudiziaria,
per non perdere la protezione di cui gode non può permettersi di
allontanarsene nemmeno per un po’, facendosi da parte quando le condizioni
politiche generali lo richiederebbero. Come l'ostrica allo scoglio. Gran
parte delle perturbazioni istituzionali di questi tempi dipende da questa
semplice, abnorme e disonorevole per tutti, condizione in cui viviamo.
la Repubblica, 16 novembre 2010

Precedente: La politica da bere dei giovani

