Il rispetto della Costituzione e il cappotto del Presidente
Non la costituzionalità, bensì l'opportunità costituzionale è l'inchiostro con cui scrive il capo dello Stato.
La legge sul legittimo impedimento può piacere o non piacere. Diciamolo
senza troppi giri di parole: a noi non piace. Il bilanciamento fra le esigenze
processuali e quelle di governo avrebbe potuto trovare un equilibrio più
soddisfacente. Lo spazio del sindacato giudiziario in ordine alla richiesta di
rinvio dell'udienza penale, depositata dalla presidenza del Consiglio, si
presta a vari malintesi. Infine sarebbe stato meglio, molto meglio, un esame
parlamentare approfondito, senza la camicia di forza del voto di fiducia.
Può darsi che in futuro questa legge suoni antipatica pure alla Consulta, ma
non è questo il punto. Oggi la questione investe il ruolo del capo dello stato,
le critiche o gli applausi per averla promulgata. D'altronde le due tifoserie
sono entrate già in azione e non smetteranno troppo presto. E allora diciamolo
di nuovo senza infingimenti: sbagliate bersaglio, c'è errore di mira. Non tanto
perché il presidente sia immune da contestazioni; ci mancherebbe, in democrazia
non esistono santini. Quanto perché non è di Napolitano la paternità delle
scelte timbrate nella legge. Altrimenti la promulgazione sarebbe tal quale la
sanzione regia, una terza approvazione dopo quella delle Camere.
Naturalmente, c'è sempre un'obiezione all'obiezione. Funziona così: sappiamo
che le decisioni spettano alla maggioranza di governo, però il capo dello stato
rappresenta il supremo garante delle nostre istituzioni. Se dunque ha acceso il
verde del semaforo sul legittimo impedimento, significa che non vi ha ravvisato
profili d'incostituzionalità, o almeno non così evidenti. Da qui gli applausi
(della maggioranza), nonché le critiche (di questa o quella minoranza). Da qui,
in breve, l'uso del Colle come parapioggia, o al contrario come
acchiappafulmini.
In questo atteggiamento, in quest'accalcarsi sotto il paletot del presidente c'è
un errore prospettico, un abbaglio giuridico. Se infatti il capo dello stato
fosse anche giudice circa la costituzionalità delle leggi sottoposte alla sua
firma, allora delle due l'una. O le promulga, attestandone così la piena
coerenza con la
Costituzione; ma l'indomani la Consulta può smentirlo, e
d'altronde le sentenze d'annullamento di leggi regolarmente promulgate si
contano a decine l'anno. Oppure non le promulga, perché in contrasto con la Carta; ma se il Parlamento
le riapprova senza cambiare un aggettivo (successe a Giovanni Leone nel 1975,
quando rinviò la legge elettorale del Csm), il presidente sarà costretto a
promulgare un atto normativo che ha dichiarato già incostituzionale. Nell'uno e
nell'altro caso la sua autorità subirebbe una ferita, una diminuzione
permanente.
Conviene allora dirlo con chiarezza: non la costituzionalità, bensì
l'opportunità costituzionale è l'inchiostro con cui scrive il capo dello Stato.
E infatti Napolitano non ha messo in campo la categoria della legittimità
costituzionale, né quando ha rinviato la legge sul lavoro, né quando ha
promulgato quella sul legittimo impedimento. Sicché la domanda giusta è
un'altra: dobbiamo giudicare sommamente inopportuna la nuova disciplina di cui
s'avvantaggiano il premier e tutti i suoi ministri? Napolitano avrebbe fatto
bene a rispedirla al mittente, considerandola offensiva dei valori condivisi su
cui gravita la nostra convivenza?
Se dimentichiamo le varie simpatie politiche e ci applichiamo a uno sforzo
d'onestà intellettuale, la risposta è no. In primo luogo perché il «sereno
svolgimento» delle funzioni di governo descrive un interesse pubblico,
riconosciuto peraltro dalla stessa Consulta (sentenze 24/2004 e 262/2009). In
secondo luogo perché questo interesse sussisteva già per i parlamentari (così,
di nuovo, la Consulta:
sentenze 225/2001 e 451/2005), nonché in capo ai ministri (Cassazione, sentenza
10.773/2004). In terzo luogo perché il legittimo impedimento sospende la
prescrizione dei reati, ed è perciò più restrittivo anche rispetto all'immunità
parlamentare configurata dal vecchio articolo 68 della Costituzione. In quarto
luogo perché la nuova legge è a termine, sicché non vale per tutti i secoli a
venire, ma al massimo per 18 mesi. In quinto luogo perché la doppia fiducia che
ne ha strozzato la discussione in Parlamento, pur deprecabile, di per sé non
basta: altrimenti, con 31 votazioni di fiducia fin qui collezionate dal governo
Berlusconi, Napolitano avrebbe dovuto fare una razzia legislativa.
E c'è infine un aspetto che in futuro potrà rivelarsi decisivo. La legge parla
di «legittimo» impedimento, non d'impedimento «assoluto». Significa che
un'interpretazione conforme a Costituzione può recuperare spazio alla
discrezionalità del giudice, permettendogli di sindacare le ragioni addotte
dalla presidenza del Consiglio, ed eventualmente di respingerle. In questo
senso, d'altronde, si è espresso già qualche giurista, nonché un esponente
della maggioranza (Manlio Contento) durante l'iter di gestazione della legge.
Poi, certo, chi ha scritto la nuova disciplina aveva tutt'altri scopi in mente.
Ma pazienza, alla prossima occasione gli regaleremo una bella penna nuova.
www.ilsole24ore.com 8 aprile 2010

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