Fare a meno dei certificati
La necessità di esibire certificati di varia natura in diverse situazioni rappresenta una perdita di tempo e di energie per amministrazioni, aziende e famiglie.
Le certificazioni di varia natura costituiscono un
ostacolo chiaro alla funzione amministrativa e un onere per famiglie e imprese.
Il ministro Brunetta ha probabilmente esposto male la soluzione corretta a un
problema reale. Non si devono eliminare le certificazioni antimafia o
riguardanti la regolarità contributiva in sé e per sé, ma occorre certamente
modificare il modo di acquisirle.
IL DURC, QUANDO SERVE E QUANTO VALE
Prendiamo il Durc, il documento unico di regolarità contributiva. Va richiesto nelle seguenti circostanze:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa
al possesso dei requisiti di “moralità”, tra i quali la regolarità
contributiva; le imprese autocertificano la loro regolarità in sede di gara, ma
ai fini dell’aggiudicazione definitiva, occorre acquisire il Durc;
b) per la stipula del contratto, successiva all’aggiudicazione;
c) per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni
relative a servizi e forniture, nel corso dell’operatività del contratto;
d) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione,
per la verifica di conformità e il pagamento del saldo finale;
e) qualora tra la stipulazione del contratto e il primo stato di avanzamento
dei lavori o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a
forniture e servizi, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori
o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi,
intercorra un periodo superiore a centottanta giorni.
Dunque, occorre chiedere il Durc in continuazione. Nulla di male. Se non fosse che appunto, il documento va “chiesto” e che per ottenerlo occorrono circa trenta giorni. E un’amministrazione appaltante prima di poter autorizzare il pagamento della prestazione ricevuta dall’appaltatore deve aspettare che Inps, Inail, Cassa edile e gli enti che aggiornano i dati relativi al Durc, ricevuta la richiesta, rispondano, per poter poi andare oltre.
PROBLEMI DI ACCESSO
Non si capisce perché le medesime amministrazioni appaltanti
per effettuare un’altra verifica, cioè quella dell’assenza di procedure in atto
per irregolare versamento delle imposte e delle tasse nei casi di pagamenti
superiori ai 10mila euro, possano accedere direttamente alle informazioni
di Equitalia, per il tramite del portale della Consip, mentre per un’operazione
in tutto analoga, la verifica della posizione contributiva, per via telematica
possano solo fare la richiesta del Durc. Ma non possano accedere direttamente
alle informazioni registrate nel sistema.
È evidente a chiunque la perdita di tempo e di risorse. Senza dimenticare che
per anni e anni si è discusso se la validità Durc fosse di un mese o di tre
mesi. Solo da poco è stata presa una posizione definitiva, indicando la validità
trimestrale. Il che facilita il reperimento del certificato, se gli adempimenti
sono contenuti entro i tre mesi dalla sua emissione. Ma, si badi, la normativa
vigente pretende comunque un Durc diverso a seconda se si compia una o l’altra
delle attività indicate nell’elenco. Pertanto, un’amministrazione potrebbe già
essere in possesso di un Durc ancora valido, vedendosi comunque costretta a
chiederne un altro, da destinare a un utilizzo diverso da quello del quale
risulti in possesso.
Non è da eliminare il Durc, ma il sistema col quale si acquisiscono le informazioni.
Lo stesso vale per la certificazione antimafia e per qualsiasi altro dato in
possesso delle pubbliche amministrazioni.
È da undici anni che il Dpr 445/2000 prevede per gli accertamenti istruttori
delle pubbliche amministrazioni il cosiddetto “accesso diretto” alle banche
dati. In parole povere, i cittadini possono autocertificare il possesso di
tutti i requisiti necessari a intraprendere un’attività soggetta a
un’autorizzazione, un contratto o anche un semplice controllo ex post; le
amministrazioni competenti non dovrebbero chiedere alcun certificato a nessuno,
ma dovrebbero poter consultare le banche dati delle altre amministrazioni per
verificare la veridicità delle autocertificazioni.
Da anni, il problema si pone anche per l’esenzione dal ticket sanitario.
Le Asl non riescono ad accedere automaticamente alle banche dei disoccupati,
gestite in vario modo dalle Regioni, sicché i Centri per l’impiego delle
province sono subissati di richieste di certificati di disoccupazione, dei
quali si potrebbe fare certamente a meno.
Le banche dati già disponibili, utili per controlli e verifiche, sono
molteplici: tra esse appunto quelle detenute dalle prefetture per l’antimafia,
il casellario giudiziale, il casellario informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (che certifica il possesso dei requisiti per
accedere agli appalti), l’anagrafe tributaria, il registro delle imprese, le
banche dati dei percettori di ammortizzatori sociali, le già ricordate banche
dati dei disoccupati. Una riserva enorme di informazioni l’accesso alle quali è
ancora troppo spesso condizionato a sistemi non adeguati alle risorse offerte
oggi dalla rete telematica.
http://www.lavoce.info 04.10.2011

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