E' il lavoro che fa la Costituzione
I principi fondanti della nostra Costituzione
La proposta del ministro Brunetta, di "ritoccare" l'articolo 1 della Costituzione eliminando il riferimento alla Repubblica «fondata sul lavoro», può essere considerata come un semplice diversivo o una provocazione, nel gran parlare che si fa di "riforme", spesso senza adeguata attenzione al merito degli argomenti; oppure potrebbe essere un preannuncio pericoloso di messa in discussione dell'impianto fondamentale stesso della Costituzione.
Più che ricordare per l'ennesima volta l'origine della formula in questione,
nata in assemblea costituente per rispondere alla proposta di parte comunista
intesa a proclamare una Repubblica «di lavoratori», occorre rifarsi al
significato sostanziale del disposto costituzionale. Fu il grande
costituzionalista e costituente (democristiano) Costantino Mortati a
identificare per primo il "principio lavorista" fra i principi fondamentali
della Costituzione, accanto al principio democratico, a quello personalista e a
quello pluralista. Ma il fondamento "lavorista" della Costituzione
non significa affatto che il lavoro sia considerato in essa come il valore
supremo: tale, semmai, è la persona umana, i cui «diritti inviolabili» la Costituzione
riconosce e garantisce, insieme richiedendo l'adempimento dei «doveri
inderogabili» di solidarietà (articolo 2).
Il lavoro nella Costituzione è visto come strumento di realizzazione della
personalità. Valore che informa l'ordinamento implicando, come scriveva ancora
Mortati, che «il titolo commisurativo del valore sociale del cittadino sia
desunto dalle sue capacità, non già da posizioni sociali acquisite senza merito
del soggetto che ne beneficia», e costituiscano perciò un privilegio. Per
questo il lavoro è oggetto di un diritto di tutti i cittadini, da rendere
effettivo promuovendone le condizioni, e di un dovere, quello di «svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (articolo 4).
Per questo è oggetto di «tutela», in «tutte sue forme e applicazioni» (articolo
35).
In questo senso, la
Repubblica è genuinamente «democratica», perché delinea un
tipo di stato fondato sul riconoscimento della «pari dignità sociale» di ogni
persona e sul dovere della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (articolo 3). È il tipo di
stato frutto di quei principi del costituzionalismo che, affermatisi la prima
volta con le rivoluzioni liberali della fine del Settecento, ne hanno segnato
la storia e l'evoluzione. In questa evoluzione sono confluiti, integrandola e
arricchendola, fenomeni e correnti sociali di grande portata: la lotta per
l'allargamento del suffragio, il movimento dei lavoratori e la lotta allo
sfruttamento economico dei più deboli, l'affermazione, accanto ai diritti
civili e politici, dei diritti "sociali", di cui quelli del lavoro
sono grande parte.
Smettiamola dunque di guardare in termini provinciali alla nostra vicenda
costituzionale, presentandola solo come frutto di un "compromesso"
fra ideologie e forze liberali, marxiste e cattolico-democratiche, o, più
rozzamente, fra democristiani e comunisti; e di immaginare che una Costituzione
democratica debba limitarsi a sancire il divieto per lo stato (uno "stato
minimo") di interferire indebitamente nella sfera delle libertà civili
individuali. Il costituzionalismo, nella cui grande corrente la Carta del 1948 ha inserito a pieno
titolo l'Italia, è altra cosa. È l'eguaglianza fra gli esseri umani proclamata
come prima «verità di per sé evidente» dalla rivoluzione americana. È la triade
rivoluzionaria francese «libertà, eguaglianza, fraternità».
Sono i diritti individuali della Dichiarazione francese del 1789 al pari dei
«principi politici, economici e sociali» enunciati nel preambolo della
Costituzione francese del 1946 e riaffermati nel preambolo di quella gollista
del 1958. Sono le "quattro libertà" - tra cui la «libertà dal
bisogno» - che il presidente Roosevelt voleva vedere affermate «ovunque nel
mondo». Sono i diritti umani oggetto della Dichiarazione universale dell'Onu e
delle grandi convenzioni internazionali (New York 1966) che hanno cercato di
darvi attuazione, e in cui accanto ai «diritti civili e politici», figurano a
pari titolo i «diritti economici, sociali e culturali».
Molte Costituzioni, nel loro primo articolo o in uno dei primi, usano indicare
i caratteri essenziali dello stato cui intendono dare vita. Per la Costituzione francese
del 1958 la Francia
è una Repubblica «indivisibile, laica, democratica e sociale» (articolo 1). Per
la Costituzione
tedesca del 1949 la
Repubblica federale di Germania è uno Stato «federale,
democratico e sociale» (articolo 20). Per la Costituzione spagnola
del 1978 la Spagna
si costituisce come «stato sociale e democratico di diritto che propugna come
valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia,
l'uguaglianza e il pluralismo politico» (articolo 1). Ora, che cos'è uno
"stato sociale" se non uno stato che assume fra i suoi compiti anche
il riconoscimento e la promozione dei diritti (e dei doveri) del lavoro?
La Repubblica
italiana «fondata sul lavoro» è dunque solo un'altra formula per indicare la
qualifica di "stato sociale" o "democratico-sociale", che
appartiene non solo a noi, ma all'intera storia e all'irrinunciabile essenza
del costituzionalismo universale.
http://www.ilsole24ore.com 8 gennaio 2010

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