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Art.18 : ecco cosa c'è in ballo

Dossier art.18 : cosa c'è in ballo

 

 

 

COSA STABILISCE L'ART. 18

 

Art.18 “….il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro….”.

Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore può scegliere se riassumere il dipendente o pagargli un risarcimento. Può quindi rifiutare l'ordine di riassunzione conseguente alla nullità del licenziamento. La differenza fra riassunzione e reintegrazione è che il dipendente perde l'anzianità di servizio e i diritti acquisiti col precedente contratto (tutela obbligatoria).

 

Motivi di licenziamento da parte del datore di lavoro

Sono, ad esempio, le violenze o le minacce nei confronti dei colleghi o dei superiori, il furto, il danneggiamento doloso degli impianti aziendali.

Giustificati motivi, invece, possono essere i ritardi sistematici nel presentarsi al lavoro oppure la violazione del segreto d'ufficio.

 

Azioni del lavoratore che ritiene di essere stato ingiustamente licenziato

Dunque, il lavoratore può presentare ricorso d'urgenza e ottenere la sospensione del provvedimento del datore fino alla conclusione del procedimento, della durata media di 3 anni.

Il giudice del lavoro il quale, verificato che il licenziamento è ingiustificato, impone al datore di lavoro di riassumerlo, pagandogli inoltre una risarcimento finanziario (partendo da un minimo di 5 mensilità). Sempre che lavori in una ditta con più di 15 dipendenti.

 

Ma se il datore di lavoro non lo vuole più in azienda? Può anche lasciarlo a casa, ma deve comunque corrispondergli lo stipendio.

 

E se fosse il lavoratore a non voler più tornare in azienda? In questo caso può pattuire con il datore di lavoro un risarcimento finanziario fino a un massimo di 15 mensilità.

 

Se il lavoratore licenziato ingiustamente è impiegato in un'azienda che non ha più di 15 dipendenti?

In questo caso il giudice, verificato che il licenziamento è ingiustificato, non può obbligare il datore di lavoro a riassumerlo, ma lo può condannare a corrispondergli un risarcimento finanziario fino a un massimo di 6 mensilità.

 

 

MODIFICHE ALL'ART.18 PROPOSTE DAL MINISTRO FORNERO

 

Il ministro Fornero propone di modificare in parte l’art. 18 solo per alcune categorie di persone che verranno assunte in futuro e quindi non per quelle attualmente in servizio. Inoltre le modifiche non avranno carattere definitivo ma avranno la durata di 4 anni a termine del quale periodo saranno prorogate soltanto se avranno avuto azioni positive sul mercato del lavoro.

 

Perché le modifiche all’art. 18 possono favorire l’occupazione?

Ci sono ditte con 14 o 15 dipendenti che avrebbero bisogno di assumere nuovi lavoratori, ma non lo fanno perché superando la soglia dei 15 dipendenti sarebbero sottoposte all'art. 18. Vale a dire che tutti i dipendenti potrebbero essere licenziati solo per giusta causa o giustificato motivo. Oppure aggirano l'ostacolo assumendo dei lavoratori in nero. Per facilitare le assunzioni da parte di queste imprese e per indurle a mettere a libro paga i lavoratori in nero, il governo propone che le piccole ditte che assumono nuovi dipendenti anche se superano il numero 15 non saranno sottoposte all'art. 18.

 

La filosofia del governo Monti èmeglio un posto di lavoro anche se meno garantito piuttosto che la garanzia di restare disoccupati” e i lavoratori sarebbero comunque tutelati con un’altra norma che punisce il datore che licenzia ingiustamente condannandolo ad un risarcimento finanziario da corrispondere al lavoratore licenziato.

 

 

POSIZIONE DEI SINDACATI E LA DIFESA DELL'ART.18

 

I sindacati sostengono che il mercato del lavoro avendo subito negli anni un forte cambiamento verso la precarizzazione, sarebbe ancor più penalizzato dalle modifiche proposte dal governo Monti.

Cgil, Cisl e Uil uniti dopo anni di divisioni. Dal segretario della Cgil Susanna Camusso, al leader Cisl Raffaele Bonanni, fino a Lugi Angeletti della Uil, i capi dei sindacati si sono messi in competizione tra loro, questa volta però solo sul livello di intransigenza contro il governo.

"È una norma di civiltà che impedisce le discriminazioni ed esercita una forma di deterrenza per tutti. Un paese democratico e civile non può rinunciarvi” sostiene il leader della Cgil, Susanna Camusso.

Eliminare un diritto non aiuterà né l’emersione del lavoro nero né la crescita delle aziende più piccole che hanno, nella ridotta dimensione, la loro specificità. Come l’occupazione non cresce senza investimenti e sviluppo, così la disoccupazione al Sud non si ridurrà con la restrizione dei diritti sindacali.

Colmare questi ritardi, creare una rete di protezione per i giovani in flessibilità e per i lavoratori che sono espulsi dal sistema produttivo è compito del sindacato e per questo abbiamo accettato di trattare con il governo sul libro bianco nell’autunno del 2001. Libro che non conteneva l’eliminazione dell’art. 18.

Da qui può riprendere una trattativa utile per il paese cui il sindacato non si sottrarrà di certo.

 

http://www.ilmediterraneo.it

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